PERMESSO DI COSTRUIRE
Il Permesso di Costruire è un’autorizzazione amministrativa prevista dalla legge italiana, concessa dal Comune, che autorizza l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.
In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire.
Il permesso di costruire, è stato introdotto nell’ordinamento nazionale dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che ha sostituito il precedente istituto della concessione edilizia di cui alla legge 10/77 (cosiddetta Legge Bucalossi) e della licenza edilizia di cui alla legge 1150/42 art. 31.
La competenza concorrente in materia urbanistico/edilizia tra stato e regioni, ha poi spinto molte amministrazioni regionali a legiferare sul tema con norme tendenti a regolarne l’ambito di applicazione.
Il permesso di costruire è richiesto dai soggetti che hanno titolarità ad effettuare gli interventi che non sono soggetti a procedure semplificate e – generalmente – è soggetto al pagamento di oneri concessori (analogamente al precedente istituto della concessione edilizia).
Silenzio Assenso
Lo Sportello unico, ricevuta la richiesta di permesso, deve nominare entro 10 giorni il responsabile del procedimento il quale, nell’arco di massimo 60 giorni, deve concludere l’istruttoria (valutare, cioè, la conformità del progetto alle varie normative vigenti e verificare la documentazione allegata). Una volta proposto il provvedimento, se l’esito è favorevole, il responsabile ha 30 giorni di tempo per attuarlo; trascorsi questi termini, il permesso di costruire viene comunque rilasciato in virtù del silenzio-assenso.
Tale meccanismo non si attua solo nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali.
Quando richiedere il Permesso di Costruire
Il permesso di costruire deve essere presentato per tutte quelle opere che non rientrano nella DIA art.22 del D.P.R. 380/01.
Quindi per le nuove edificazioni ed ampliamenti che non usufruiscono del Piano Casa e per la suddivisione in due o più unità di un’unità immobiliare.
Esso è equiparato ad una ristrutturazione, tuttavia a livello comunale si considera un aumento del carico urbanistico, in quanto si presume che là dove abita una famiglia ne abiteranno due.
A volte è possibile presentare una “Dia in sostituzione del PdC”